Centro di studi sugli ospedali storici

La recente nascita del dipartimento di “Scienze storiche e dei beni culturali” ha costituito  l’occasione per riflettere sulla natura scientifica e sulle finalità del Centro interdipartimentale per lo studio dell'ospedale di Santa Maria della Scala, da molti anni attivo come centro di ricerca dell'Università di Siena e punto di riferimento per gli studi che a vario titolo hanno avuto per oggetto, nell'ultimo decennio, il grande ospedale senese.

Ne è emerso il proposito di dar vita ad una struttura profondamente radicata nella nuova dimensione dipartimentale e allo stesso tempo aperta al confronto e all'interrelazione, anche con la messa a punto di comuni progetti di ricerca, con altre realtà italiane ed internazionali che operano nello studio delle istituzioni ospedaliere.

Da qui la nuova denominazione, “Centro di studi sugli ospedali storici”, e un nuovo intento programmatico volto ad ampliare le ricerche anche oltre l'esperienza senese.

Rimane fermo, tuttavia, il proposito iniziale per il quale il Centro era nato, vale a dire l’approccio interdisciplinare alle problematiche di storia ospedaliera, dall’archeologia alla storia dell’arte, dalla storia economica e sociale alla storia dell'architettura, nel quadro di una solida e feconda interrelazione tra gli ospedali, le rispettive città e i loro territori.

Il regolamento del centro

REGOLAMENTO DEL  CENTRO DI STUDI SUGLI OSPEDALI STORICI

(approvato dal consiglio del Dipartimento del 19 dicembre 2013)

 

Art. 1 (denominazione)

 

Presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali è costituito un centro di ricerca denominato “Centro di studi sugli ospedali storici”

Art 2 (ragioni scientifiche e finalità)

Raccogliendo l'esperienza del “Centro interdipartimentale per lo studio dell'ospedale di Santa  Maria della Scala”, attivo fino all'anno 2012 presso l'Università degli Studi di Siena, il Centro persegue le seguenti finalità:

a)      promozione di ricerche di carattere storico, archeologico, museologico, di storia dell'arte e dell'architettura aventi per oggetto gli ospedali e i loro rapporti con le rispettive città e con i territori, con particolare riguardo agli studi sul deposito documentario e materiale/monumentale inerente l'ospedale di Santa Maria della Scala;

b)     coordinamento dei diversi soggetti, insegnamenti e strutture dell’Università di Siena che stanno svolgendo, o sono interessati a svolgere, ricerche archeologiche, storiche, storico-artistiche e storico-architettoniche sugli ospedali;

c)      promozione di iniziative editoriali, a carattere informatico, a stampa o con altri mezzi, volte alla pubblicazione dei risultati delle ricerche, promosse dal Centro o già realizzate, nell’ambito delle diverse strutture universitarie, ma tuttora inedite;

d)     organizzazione di mostre, convegni, seminari e giornate di studio su specifiche tematiche inerenti gli ospedali e i loro rapporti con le città e con i territori;

e)      promozione di rapporti nazionali e internazionali con altre università e centri di studi sul tema degli ospedali storici.

 

Art. 3 (sede amministrativa)

Il Centro, ai fini organizzativi ed amministrativi, ha sede presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali.

Art. 4 (durata del centro)

La durata del Centro è prevista in anni cinque ed è rinnovabile, per uguale periodo, previo accordo tra le parti.

Art. 5 (organi)

Sono organi del Centro:

  • a) Comitato scientifico
  • b) Direttore
  • c) Assemblea degli afferenti

Art. 6 (Comitato scientifico)

Il Comitato scientifico svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività, oltre che di verifica delle attività stesse.

E’ composto da cinque membri, eletti dagli afferenti al Centro, assicura la rappresentanza delle varie componenti e rimane in carica per tre anni.

In particolare, al Comitato spetta:

  • a) la cooptazione dei nuovi membri afferenti al Centro;
  • b) la designazione del Direttore di cui all'art. 7;
  • c) la definizione del programma di ricerca annuale, le attribuzioni dei compiti di ricerca e l’approvazione definitiva delle eventuali pubblicazioni;
  • d) l’approvazione del programma di ricerca annuo predisposto dal Direttore di cui all'art. 7, e dell'eventuale elenco di cui all'art. 7.

Il Comitato scientifico si riunisce, su convocazione del Direttore, almeno due volte l'anno per predisporre il programma di ricerca ed approvare il consuntivo.

Si riunisce inoltre ogni volta che almeno due dei suoi membri ne facciano motivata richiesta scritta.

Art. 7 (direttore)

Il Direttore è eletto dal Comitato scientifico tra i suoi membri. Resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto;

Il Direttore:

  • a)  rappresenta a tutti gli effetti il Centro;
  • b)  convoca e presiede il Comitato scientifico;
  • c)  propone al Comitato scientifico i temi ed i responsabili delle singole ricerche;
  • d) cura, in collaborazione coi responsabili delle singole ricerche, la realizzazione del programma stabilito dal Comitato scientifico;
  • e)  è responsabile della gestione amministrativo-contabile del Centro;
  • f)  provvede all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione;
  • g) è consegnatario dei beni mobili del Centro e ne risponde ai sensi delle disposizioni vigenti;
  • h) al termine di ogni anno porta all'approvazione del Comitato scientifico una relazione di cui all’Art. 11.

Ogni anno predispone un programma di ricerca per l'anno successivo da cui risulti il costo di ogni singola ricerca o pubblicazione e lo porta all'approvazione del Comitato scientifico.

Entro il 31 dicembre di ogni anno predispone, qualora necessario, un elenco dei docenti che si prevede non svolgeranno più ricerche nel quadro del progetto del Centro e pertanto non saranno più considerati aderenti al medesimo, e lo porta all'approvazione del Comitato scientifico.

In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Direttore può essere sostituito da un membro del Comitato scientifico da lui stesso designato.

Art. 8 (assemblea degli afferenti)

Almeno una volta all’anno è convocata l’assemblea di tutti i membri afferenti al centro, per una discussione sulle linee generali di attività e per eleggere, quando occorre, i membri del Comitato scientifico.

Art. 9 (risorse finanziarie e strumentali)

Il Centro può disporre dei seguenti finanziamenti:

  • -         contributi per il funzionamento erogati dalle strutture interessate;
  • -         assegnazioni per le attrezzature scientifiche;
  • -         assegnazioni per la ricerca;
  • -         contributi di enti e di privati versati anche a titolo di liberalità;
  • -         finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca o consulenza;
  • -         quote provenienti da prestazioni a pagamento o da altro legittimo titolo;
  • -         ogni altro contributo specificamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all’attività del Centro.

Il Centro, oltre che acquistare nuove attrezzature, può utilizzare, previa intesa, i locali e le attrezzature in dotazione alle strutture dei docenti aderenti al Centro stesso.

Art. 10 (gestione amministrativo-contabile)

La gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie acquisite dal Centro è affidata al Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali.

Art. 11 (relazione annuale)

Al termine di ogni anno il Direttore presenta al Comitato scientifico e a tutti gli afferenti una relazione sull’attività svolta dal Centro, sull’utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell’attività svolta. Tale relazione viene trasmessa al Direttore del Dipartimento.

Art. 12 (personale e membri afferenti)

Possono afferire al Centro docenti, altro personale dell'Università ed esperti esterni. Sono membri del Centro i docenti proponenti e tutti coloro che, avendo fatto richiesta al Comitato scientifico, vi verranno cooptati. A cura del Direttore le nuove afferenze e le eventuali dimissioni saranno comunicate al Direttore del Dipartimento.

Il Centro può proporre la stipula di contratti a tempo determinato con personale dotato di professionalità necessarie per la realizzazione di specifici progetti, indicando le proprie risorse a tal fine destinate.

Il Centro può utilizzare il personale tecnico ed amministrativo delle strutture didattiche e scientifiche interessate, previo accordo con il Direttore del Dipartimento.

       Siena, 19 dicembre 2013